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Abstract: . . . riunite C-108/97 e C-109/97, 12 febbraio 2004, causa C-363/99, e causa C-218/01). Nel caso di specie il marchio sarebbe rivolto al pubblico spagnolo e quindi il consumatore informato spagnolo non collega affatto la parola Matratzen ai materassi. Ne consegue che detta parola non può dirsi descrittiva ed il marchio può essere registrato. e) di un'invenzione riguardante piante o animali che siano espressione di un gene ma non di un intero menoma. A differenza della direttiva che esclude la brevettabilità degli embrioni umani solo a scopo industriale o commerciale, la legge italiana esclude la loro brevettabilità in modo assoluto. Cerchiamo però di capire che cosa si intenda per invenzioni biotecnologiche ed in che modo possono essere utilizzate. Secondo la definizione data dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, la biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico". La biotecnologia può essere utilizzata a diversi fini. Un primo settore applicativo è quello relativo allo sviluppo di farmaci o altri procedimenti medici; un secondo settore è quello relativo al settore industriale, finalizzato alla produzione di sostanze chimiche; altro settore è quello agricolo, . . . . . . di contraffazione e/o di accertamento a tutela del proprio diritto di esclusiva su un titolo di proprietà industriale. Nel caso di specie, la Honda aveva fondato la propria azione esclusivamente sullillecito concorrenziale per imitazione servile senza riferimento alcuno alla materia brevettuale. Accanto a questo orientamento giurisprudenziale che possiamo definire restrittivo, ne esiste anche un altro seguito dalla dottrina prevalente e da altre Sezioni Specializzate (Roma e Napoli) per cui: - la concorrenza sleale interferente ricorrerebbe tutte le volte in cui siamo in presenza di atti che agevolano la violazione di una privativa o per mezzo dei quali concretamente si abusa di una privativa; - sono interferenti tutti i comportamenti che, sebbene riconducibili allart. 2598 c.c., hanno riflessi negativi anche sulla materia della proprietà industriale; - lipotesi privilegiata di concorrenza sleale interferente è sicuramente quella dellart. 2598 n. 1 parte prima c.c. ossia concorrenza sleale confusoria compiuta attraverso luso di nomi e segni distintivi legittimamente utilizzati da altri. Non sarebbero, invece, qualificabili, per tale orientamento dottrinale/giurisprudenziale, come interferenti le fattispecie previste dai nn. 2 e 3 dellart. 2598 c.c., ossia la concorrenza denigratoria e gli atti contrari a correttezza professionale. In particolare, con riguardo al caso di specie, la Sezione . . . --3000,2,750,3159,15400
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